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STATUTO
Costituzione, sede, durata, scopo
Articolo 1
E costituito, con sede in Andria, alla via Lorenzo Bonomo
49, un Consorzio volontario con attività esterna denominato
"Consorzio per la valorizzazione, la promozione e la tutela
dei prodotti pugliesi dagricoltura biologica - abbreviato
in "Consorzio Puglia Natura".
Il Consorzio potrà istituire, sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.
Articolo 2
Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà
essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea anche prima della
scadenza del termine.
Articolo 3
Il Consorzio può aderire ad organizzazioni sindacali
di categoria, ad altri organismi economici e sindacali nonché
ad altri Organismi consortili che dimostrano interesse per la tutela
e la valorizzazione dell'agricoltura biologica e delle tecniche
produttive etiche ed eco compatibili.
Articolo 4
Il consorzio senza alcun fine di lucro si propone la tutela,
la valorizzazione, la promozione e la diffusione, a livello regionale,
nazionale ed internazionale, di prodotti tipici pugliesi, di prodotti
ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica, di prodotti naturali
e di prodotti di qualità orientati allo sviluppo etico dell'economia,
nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative ai marchi
collettivi e di garanzia. Il consorzio potrà, inoltre, valorizzare,
tutelare e promuovere attività complementari connesse allo
sviluppo rurale ed alla tutela dellambiente svolte dalle stesse
imprese consorziate.
TITOLO II
Consorziati
Articolo 5
Il numero dei consorziati è illimitato.
Possono essere ammessi in qualità di Consorziati:
a) tutti i produttori, trasformatori, conservatori, distributori
e consumatori di prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici
di qualità controllata e certificata, siano essi persone
fisiche o persone giuridiche;
b) elementi tecnici ed amministrativi;
c) le associazioni tra i soggetti di cui alla lettera a), altre
associazioni;
d) persone fisiche diverse da quelle di cui alla lettera a) e lavoratori
necessari per il raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 6
Chi intende essere ammesso come Consorziato dovrà presentare
al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà
contenere:
a) le generalità del richiedente, ovvero denominazione o
ragione sociale, domicilio o sede, l'attività, il codice
fiscale o la partita Iva;
b) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi del Consorzio;
c) l'indicazione delle quote del fondo consortile che si propone
di sottoscrivere;
d) l'eventuale indicazione dei prodotti da agricoltura biologica,
ovvero certificati da apposito ente;
e) l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza
dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto, delibera
ad insindacabile giudizio sulla domanda di ammissione dell'aspirante
Consorziato
Articolo 8
L'ammissione al Consorzio impegna l'associato per un triennio
dalla data di iscrizione. Il suo impegno si intenderà tacitamente
e successivamente rinnovato per un eguale periodo di tempo se non
invierà al Consorzio il proprio recesso, con lettere raccomandata,
almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
TITOLO III
OBBLIGHI E SANZIONI
Articolo 9
Il Consorziato ha l'obbligo della osservanza di quanto prescritto
nel presente Statuto, delle disposizioni del Regolamento, nonché
di tutte le eventuali successive norme che potranno essere deliberate
dagli Organi Sociali.
E fatto divieto ai consorziati di appartenere ad altri organismi
costituiti per gli stessi scopi del consorzio. Essi potranno invece
far parte di altre organizzazioni quando queste non perseguono finalità
in contrasto con gli scopi e gli interessi del Consorzio.
Articolo 10
Il Consorziato è tenuto ad accettare, nei limiti di legge,
ogni e qualsiasi forma di controllo che gli Organi del Consorzio
ritenessero di adottare al fine di verificare l'esatto adempimento
degli obblighi statutari a suo tempo assunti, oltre che la sussistenza
di eventuali comportamenti lesivi del Consorzio, delle sue finalità
e prestigio.
Il consorziato dovrà consentire, nei limiti di legge, in
qualsiasi momento, a tecnici autorizzati per la vigilanza la visita
alla propria azienda e ad ogni altro luogo connesso con la produzione,
trasformazione e vendita dei prodotti tutelati.
Il consorziato dovrà inoltre permettere, nei limiti di legge,
ai tecnici autorizzati per la vigilanza, in qualsiasi momento, il
prelievo di campioni per le analisi, la presa di visione di registri
di carico e scarico, denunce di produzione, documenti di trasporto,
documenti contabili e fiscali ed ogni altro documento, redatto sia
su carta che su qualsiasi altro supporto, che possa risultare utile
ai controlli necessari al rispetto delle norme e dei disciplinari.
Articolo 11
Il consorziato ha l'obbligo del versamento di:
a) una quota minima fissa del fondo consortile per laccesso
ai servizi del Consorzio, nella misura stabilita dal Consiglio di
amministrazione. La quota si intende versata a fondo perduto. E
intrasferibile, ad eccezione che per causa di morte. In ogni caso
la quota non ha diritto di rivalutazione come non dà diritto
alcuno sul patrimonio del Consorzio, non può essere oggetto
di pegno o altro vincolo;
b) una quota annuale determinata dall'assemblea ordinaria dei consorziati;
c) una quota quale corrispettivo dovuto al consorzio per l'uso autorizzato
dei beni consortili sia per i relativi servizi o benefici ricevuti.
Il versamento dei suddetti importi va effettuato nei termini previsti
dall'articolo 7.
Articolo 12
Nei confronti del consorziato che non rispetti il presente Statuto,
i regolamenti interni, i disciplinari di produzione e le direttive
degli Organi Sociali, il Consiglio di amministrazione può,
in relazione alla gravita dell'infrazione, comminare le seguenti
sanzioni:
a) censura con diffida;
b) sanzioni amministrative e\o pecuniarie nei limiti previsti da
apposito regolamento interno approvato dall'assemblea,
c) esclusione dal Consorzio.
Nessun provvedimento potrà comunque essere adottato se l'interessato
non sia stato invitato, tramite fax o lettera raccomandata a regolarizzare
la propria posizione entro un congruo termine o far pervenire, se
lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati
mediante fax o lettera raccomandata.
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo,
l'interessato potrà far ricorso al Collegio dei Probiviri
di cui allart.29 ed il ricorso, validamente presentato, provoca
la sospensione delle sanzioni.
Articolo 13
L'esclusione dal Consorzio può avvenire:
a)qualora il consorziato non rispetti gli obblighi previsti nel
presente Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli
organi Consortili, o nei disciplinari di produzione.
b) per interdizione e fallimento del consorziato,
c) se il consorziato ponga in essere comportamenti lesivi, anche
indirettamente, dell'immagine e della onorabilità del Consorzio.
d) quando vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 5 del
presente Statuto.
L'esclusione deve essere disposta dal consiglio di amministrazione
e comunicata mediante fax o lettere raccomandata all'interessato,
il quale può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri
Articolo 14
Il recesso dal Consorzio può avvenire:
a) per cessazione della attività del consorziato che deve
essere comunicata con lettere raccomandata A.R. entro il 30 giugno
di ciascun anno ed avrà effetto a chiusura del rispettivo
esercizio;
b) per volontà del consorziato nei casi previsti dal precedente
art.8
Articolo 15
Nel caso di decesso del consorziato, ciascun erede, concorrendo
le condizioni previste dal precedente articolo 5, potrà richiedere
lammissione al Consorzio a titolo personale, entro sei mesi
dal verificarsi dell'evento. L'ammissione deve essere deliberata
secondo il precedente articolo 7 dal Consiglio di Amministrazione
e sino a tale decisione, gli eredi dovranno concordemente nominare
uno di essi che li rappresenti a tutti gli effetti nel Consorzio
stesso.
TITOLO IV
Patrimonio del Consorzio
Articolo 16
Il patrimonio consortile è costituito:
a) da beni e da valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi
di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio;
b) dai contributi versati dai singoli consorziati;
c) dal fondo di riserva ordinario, formato dalle quote di eventuali
residui attivi di cui all'articolo 28 lettera a) del presente Statuto;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito per il miglioramento
dei servizi sociali e per la copertura di particolari rischi e in
previsione di oneri futuri.
Articolo 17
Le riserve non sono ripartibili tra i Consorziati durante la
vita del Consorzio.
TITOLO V
Organizzazione del Consorzio
Articolo 18
Sono organi consortili:
a) l'Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, se nominato;
e) il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Articolo 19
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria:
a) discute ed approva il bilancio;
b) nomina gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio
Sindacale, il Collegio dei Probiviri;
c) determina leventuale compenso degli Amministratori, dei
Sindaci e dei Probiviri;
d) tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che,
comunque, siano stati posti all'ordine del giorno;
e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci.
L'Assemblea straordinaria:
a) modifica lo Statuto;
b) proroga la durata del Consorzio;
c) nomina i Liquidatori;
d) delibera su quant'altro stabilito dalla legge.
Articolo 20
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione
o dal suo Presidente almeno una volta all'anno per lapprovazione
del bilancio
L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio
di Amministrazione lo ritenga opportuno.
Quando ne faccia domanda un numero di Consorziati pari almeno ad
un quinto dei consorziati o lo richieda il Collegio Sindacale, l'Assemblea
dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.
L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione
a mezzo lettera, posta elettronica, fax o comunicazione pubblica.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora
della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno e, contestualmente,
il giorno e l'ora fissati per la seconda convocazione nel caso la
prima non sia valida per difetto di intervenuti.
La seconda convocazione non può essere fissata entro le
ventiquattro ore successive alla prima.
Articolo 21
Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide:
a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno
la metà più uno dei Consorziati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati
presenti o rappresentati.
Ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto nellassemblea;
se ha versato più quote minime fisse del fondo consortile,
ha diritto ad un voto per ogni quota minima fissa versata.
Le deliberazioni sono prese col voto favorevole di tanti Consorziati
che rappresentino la maggioranza del fondo consortile presente o
rappresentato, nelle assemblee ordinarie, ed i tre quinti del fondo
consortile presente o rappresentato, nelle assemblee straordinarie.
Tali maggioranze devono anche ottenere il voto favorevole di almeno
un quinto dei consorziati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte nella forma che il
Presidente riterrà, volta per volta, opportuna e devono essere
poste a verbale.
Il verbale di assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal
Segretario o dal Notaio.
La forma della votazione segreta è obbligatoria qualora
sia richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto
del fondo consortile presente o rappresentato.
L'Assemblea, in caso di votazione segreta, nomina tre scrutatori.
Articolo 22
Ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto in Assemblea.
Un Consorziato non può rappresentare con delega più
di cinque Consorziati.
La delega deve risultare da dichiarazione scritta e firmata dal
Consorziato rappresentato.
Nel verbale devono essere riportate le dichiarazioni dei Consorziati
su loro richiesta.
Articolo 23
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione
ed amministrazione del Consorzio ed i suoi componenti sono nominati
dall'Assemblea a maggioranza di voti, secondo le modalità
di cui all'art. 21 del presente Statuto.
Esso può essere composto, su decisione dell'Assemblea, da
un minimo di tre ad un massimo di sette persone elette fra i Consorziati.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano
in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta
del Presidente e le sue adunanze sono validamente costituite quando
vi intervenga almeno la metà più uno dei membri in
carica che la compongono.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una
volta ogni tre mesi e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta
da almeno tre Consiglieri.
Tra il giorno della convocazione del Consiglio di Amministrazione
e l'adunanza dello stesso devono intercorrere sette giorni liberi.
In caso di urgenza l'adunanza può essere convocata mediante
telegramma con un solo giorno libero.
Articolo 24
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono obbligatorie
per i Consorziati.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi o segrete. Le votazioni sono sempre segrete
se richieste anche da un solo Consigliere, oppure quando si discutono
argomenti sui quali siano interessati i Sindaci, gli Amministratori,
oppure loro parenti ed affini fino al quarto grado.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio
e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà
dirette al raggiungimento degli scopi consortili che non siano riservate
per legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei Consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di cui all'art.
2381 c.c., delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno dei suoi membri; la
delega può sempre essere revocata dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 25
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche
il Presidente del Consorzio e ad esso è attribuita in via
esclusiva la rappresentanza del Consorzio e la firma consortile.
I componenti il Consiglio di Amministrazione eleggono a maggioranza
il Presidente, che presiede le sedute, ed il Vice Presidente.
Il Presidente presiede l'Assemblea dei Consorziati.
Gli atti del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente
e dal Segretario.
L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
qualora non venga delegata ad uno o più membri, resta affidata
al Presidente. Questi, in casi durgenza dichiarata dallo stesso,
può anche compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
gestione del Consorzio ed è investito dei più ampi
poteri per il raggiungimento degli scopi consortile, in mancanza
di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ratificherà
loperato dello stesso nella prima seduta successiva.
Il Presidente può riscuotere, da pubbliche amministrazioni
o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone
quietanza liberatoria, può anche aprire libretti di deposito,
c/c bancari e postali e chiedere gli affidamenti necessari per la
ordinaria gestione finanziaria del Consorzio.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione, o in procedure
arbitrali.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può
delegare i propri poteri, in tutto od in parte, al Vice Presidente
o ad un membro del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento per qualunque causa del Presidente,
tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza
o dell'impedimento del Presidente.
Articolo 26
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre
componenti effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti,
scelti anche tra i non Consorziati, tutti eletti dall'Assemblea
con le modalità di cui all'art. 21 del presente Statuto.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I Sindaci vegliano sulla stretta osservanza dello Statuto, dei
regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempiono a tutti
gli uffici loro demandati dal Codice Civile.
I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente,
ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione anche individuale
dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito registro.
TITOLO VI
Esercizio sociale e bilancio.
Articolo 27
L'esercizio sociale è compreso tra il primo gennaio ed
il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige
il bilancio nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2423 e seguenti
del codice civile e depositato a norma dell'art. 2615 bis c.c..
Articolo 28
Il Bilancio si compone di uno stato patrimoniale, di un conto
economico e della nota integrativa.
Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, propone all'Assemblea
dei Consorziati la corresponsione di un importo percentuale per
la copertura dei costi di gestione derivanti dai servizi offerti
dal Consorzio.
Gli eventuali residui attivi di gestione saranno destinati come
segue:
a) almeno il venti per cento ad un fondo di riserva ordinario;
b) ad eventuali riserve straordinarie.
Articolo 29
Copia del Bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, deve restare depositata
presso la sede del Consorzio durante i quindici giorni che precedono
l'Assemblea Generale.
Il Bilancio e le relazioni possono essere esaminate da ogni Consorziato.
TITOLO VII
Controversie, scioglimento e liquidazione
Articolo 30
Qualunque controversia dovesse insorgere fra i Consorziato,
o fra Consorziato e il Consorzio, dovrà essere rimessa alla
decisione di un Collegio di tre Probiviri, nominati dall'Assemblea
ordinaria o ogni tre anni, oppure alloccorrenza. Essi giudicano
quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità
di procedura. Il lodo sarà inappellabile.
Articolo 31
L'Assemblea, in caso di scioglimento del Consorzio e con la
maggioranza stabilita dall'art. 21 del presente Statuto, nomina
uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Consorziati,
stabilendone i poteri.
In tal caso, e comunque in caso di cessazione del Consorzio, l'intero
patrimonio consortile residuo risultante dal bilancio finale deve
essere devoluto ad organismi con finalità analoghe a quelle
del consorzio, ad Onlus o a fini di pubblica utilità.
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 32
Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio sarà
disciplinato da un regolamento interno redatto ed adottato dal Consiglio
di Amministrazione a maggioranza, secondo le modalità di
cui all'art. 24 del presente Statuto.
Il regolamento andrà in vigore dal giorno dell'Assemblea
in cui verrà illustrato ai Consorziati.
Articolo 33
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle leggi vigenti in materia di società e consorzi.
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